Sez. 1, Sentenza n. 38036 del 13/07/2004 Cc. (dep. 27/09/2004) Rv. 230049 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Rivalutabilità in sede cautelare dei gravi indizi di colpevolezza dopo la sentenza di condanna anche non definitiva - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
Una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario del quadro di risultanze che è stato già apprezzato, con il rigore e l'estensione dell'assunzione delle prove, nella sede del dibattimento ed ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)