Sez. L, Sentenza n. 16153 del 09/07/2009 (Rv. 609813 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE | Destituzione di diritto - Abrogazione ex art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Applicabilità - Limiti - Contrasto con l'art. 85, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE
L'art. 9 della legge n. 19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso l'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, e non anche a quella conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art. 85, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 - da censure di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)