Sez. 1, Sentenza n. 981 del 03/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 212948 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Normativa sopravvenuta dettata dalla legge n. 165 del 1968 - Immediata applicazione - Ordine di esecuzione emesso prima della entrata in vigore delle nuove norme e non ancora eseguito - Possibilità di sospendere l'esecuzione con provvedimento separato - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Dalla nuova disciplina dettata dall'art. 656 cod. proc. pen., come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge n. 165 del 1998, e dalla relativa finalità di impedire la restrizione in carcere nei casi in cui è possibile l'applicazione di una misura alternativa, deriva che la sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero può essere disposta anche non contestualmente all'ordine di esecuzione. Pertanto, mancando un divieto in tal senso ed in assenza di una disciplina transitoria, nel caso di ordini di esecuzione emessi sotto la vigenza della precedente normativa e non ancora eseguiti alla data della relativa entrata in vigore, il pubblico ministero, ove ne sussistano i presupposti, può disporre la sospensione dell'esecuzione con provvedimento separato. (Fattispecie nella quale l'ordine di esecuzione era stato emesso prima della data di entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 ed era stato eseguito dopo tale data: la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha osservato che per la disciplina in questione dovesse valere il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che il nuovo regime doveva trovare immediata applicazione all'atto della esecuzione del provvedimento del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)