Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 13/06/1987 (Rv. 453801 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLO AGENTE - CARATTERE AUSILIARIO E STRUMENTALE RISPETTO ALL'IMPRENDITORE PREPONENTE - INCIDENZA SULL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GIURIDICA DEL SUO LAVORO E SULLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AUTONOMO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE VERSO I TERZI - AMBITO - CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CONCLUSI DALL'AGENTE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL PREPONENTE EX ART. 1512 COD. CIV. - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL PREPONENTE - PRESUPPOSTI - ADDEBITABILITÀ DEL FATTO COLPOSO DETERMINATIVO DELL'EVENTO LESIVO PRODOTTO DAL DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DELLA COSA VENDUTA - ATTIVITÀ COMPIUTE DAL PERSONALE DELL'AGENZIA - RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE EX ART. 2049 COD. CIV. - ESCLUSIVITÀ.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLO AGENTE - CARATTERE AUSILIARIO E STRUMENTALE RISPETTO ALL'IMPRENDITORE PREPONENTE - INCIDENZA SULL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GIURIDICA DEL SUO LAVORO E SULLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AUTONOMO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE VERSO I TERZI - AMBITO - CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CONCLUSI DALL'AGENTE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL PREPONENTE EX ART. 1512 COD. CIV. - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL PREPONENTE - PRESUPPOSTI - ADDEBITABILITÀ DEL FATTO COLPOSO DETERMINATIVO DELL'EVENTO LESIVO PRODOTTO DAL DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DELLA COSA VENDUTA - ATTIVITÀ COMPIUTE DAL PERSONALE DELL'AGENZIA - RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE EX ART. 2049 COD. CIV. - ESCLUSIVITÀ.*
Il carattere ausiliario e strumentale dell'attività dell'agente rispetto all'imprenditore preponente non incide sull'autonomia organizzativa e giuridica del suo lavoro e sulla qualifica di imprenditore autonomo che acquisisce, assumendo in proprio l'Onere e le spese di organizzazione del lavoro ed il rischio del risultato dell'attività professionale svolta al fine di promuovere la conclusione di contratti, in una determinata zona, per conto del committente. Ne consegue che la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi resta limitata all'ambito dei contratti di compravendita stipulati con costoro, nel senso che con riguardo alla vendita di cose mobili l'imprenditore preponente risponderà verso gli acquirenti, ex art. 1512 cod. civ., in forza della dovuta garanzia di buon funzionamento e, sul piano della responsabilità extracontrattuale, per il fatto colposo a lui imputabile che abbia determinato l'evento lesivo prodotto dal difettoso funzionamento della cosa venduta; mentre, oltre questi limiti, soprattutto ove l'agente abbia un'organizzazione di strumenti e di tecnici per la messa in opera delle cose prodotte dal committente e per un servizio di assistenza ai clienti, delle attività compiute dal personale dell'Agenzia risponde, ex art. 2049 cod. civ., esclusivamente l'agente. (V 20/85, mass n 438225; (V 1963/80, mass n 405594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)