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Sez. 3, Sentenza n. 20 del 05/01/1985 (Rv. 438225 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438225-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Perché sia configurabile la responsabilità indiretta del committente per i danni arrecati dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., non occorre che l'incombenza affidata al commesso o comunque da lui espletata - durante l'esecuzione della quale si verifica l'evento dannoso - attenga allo svolgimento delle specifiche funzioni e dei soli incarichi che ineriscono alla natura del rapporto esistente fra committente e commesso, ma è necessario e sufficiente che l'incombenza abbia una qualsiasi relazione, sia pure marginale, con detto rapporto, di modo che la condotta del commesso possa essere riferita all'ambito delle attività e, quindi, alla sfera giuridica del committente. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto la responsabilità di una casa religiosa per i danni arrecati, in un incidente stradale, da un religioso, economo della casa, il quale, con il consenso del direttore di questa, stava eseguendo un trasporto di favore per accompagnare alla stazione ferroviaria i parenti di un confratello che erano stati ospitati gratuitamente nell'istituto. La S.C., enunciando il principio di cui sopra, ha respinto il ricorso della casa religiosa contro detta decisione perché basata sulla corretta affermazione di esistenza di un collegamento, ancorché occasionale, tra il fatto dannoso e gli incarichi svolti dal danneggiante). (V 1953/80, mass n 405594; (V 2765/75, mass n 376772; (Conf 75/83, mass n 424872; (Conf 294/81, mass n 410726; (Conf 1662/78, mass n 391063; (Conf 1760/71, mass n 352247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)