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Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 09/02/1998 (Rv. 512400 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Pagamento del premio all' agente di assicurazione, al tempo del suo passaggio al domicilio dell'assicurato - Prassi non autorizzata dall'assicuratore - Conseguenze - Legittimità del rifiuto della copertura assicurativa (art. 1901 cod. civ.) - Azione per i danni nei confronti dell' assicuratore ai sensi dell' art. 2049 cod. civ. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512400-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

Se l'agente di un' assicurazione, senza esserne autorizzato, instaura la prassi di riscuotere i premi, anche se con ritardo rispetto alla scadenza, presso il domicilio dell'assicurato e la società assicuratrice rifiuta la garanzia assicurativa (art. 1901 cod. civ.), l'assicurato non può pretendere i danni per il mancato risarcimento dall'assicurazione ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., non essendo l'agente un lavoratore subordinato della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)