Sez. 3, Sentenza n. 1963 del 24/03/1980 (Rv. 405594 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I DANNI ARRECATI DAL FATTO ILLECITO DEI DOMESTICI E COMMESSI - PRESUPPOSTO - ATTIVITA DELL'AGENTE O DEL PROCACCIATORE DI AFFARI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I DANNI ARRECATI DAL FATTO ILLECITO DEI DOMESTICI E COMMESSI - PRESUPPOSTO - ATTIVITA DELL'AGENTE O DEL PROCACCIATORE DI AFFARI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 2049 cod civ, che sancisce la responsabilita dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'Esercizio delle incombenze cui sono adibiti, presuppone un vincolo di dipendenza e di subordinazione dei predetti, sia pure di carattere occasionale e temporaneo, e conseguentemente non puo trovare applicazione per l'attivita dello agente (o del procacciatore di affari), che e un collaboratore autonomo e non subordinato dell'imprenditore, privo, riguardo all'operato del predetto, di ogni potere di direzione e di sorveglianza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)