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Sez. 5, Sentenza n. 20827 del 26/10/2005 (Rv. 586171 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Energia elettrica - Addizionale all'imposta di consumo - Rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta - Cause ostative - Trasferimento del peso economico dell'imposta su altri soggetti - Prova - Onere a carico dell'amministrazione finanziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586171-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di azione per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente corrisposte, il regime dell'imposta addizionale sui consumi di energia elettrica è caratterizzato - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 114 del 2000 e n. 332 del 2002, dichiarative dalla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, che esclude il diritto al rimborso ove il peso economico dell'imposta sia stato trasferito su altri soggetti - non solo dalla possibilità per il contribuente di dimostrare il mancato trasferimento con mezzi diversi dalla prova documentale, ma anche dalla spettanza all'amministrazione finanziaria dell'onere di fornire la prova della predetta traslazione, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, l'azione di ripetizione deve essere accolta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)