Sez. 6, Sentenza n. 1071 del 29/02/2000 Cc. (dep. 30/05/2000) Rv. 216308 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Davanti al giudice "a quo" - Inammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
È inammissibile l'appello proposto al tribunale del riesame avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare allorché non vengano rispettate le forme di cui al quarto comma dell'art.309 e al secondo comma dell'art.310 cod.proc.pen. che impongono la presentazione del gravame nella cancelleria del tribunale del riesame. (Nella fattispecie, relativa alla presentazione del gravame, da parte del difensore dell'imputato, davanti al giudice "a quo", la Corte ha affermato il principio precisando che, nel caso specifico, non può trovare applicazione il secondo comma dell'art.582 cod.proc.pen., in quanto il luogo in cui era stata presentata l'impugnazione non è diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)