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Sez. 2, Sentenza n. 233 del 18/01/1999 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213151 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Luogo di presentazione della richiesta di riesame - Disposizioni generali in tema di impugnazione di cui all'art. 582 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213151-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Poiché la particolarità della procedura di cui all'art. 309 cod. proc. pen. non consente l'applicazione dell'art. 582, secondo comma, cod. proc. pen., è inammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti si trovano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare emesso dal tribunale di Trapani, presso la cui Pretura era stata presentata la richiesta di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)