diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4736 del 08/11/1995 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204764 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il tribunale - Atto d'impugnazione presentato nella cancelleria della pretura del medesimo luogo - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204764-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In tema di presentazione della richiesta di riesame, il rinvio "alle forme" previste dall'art. 582 cod. proc. pen., effettuato dal quarto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. - applicabile, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen., anche al procedimento d'appello - ricomprende anche la disposizione contenuta nel secondo comma del predetto art. 582, in virtù della quale sia le parti private, sia i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo, però, è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ne deriva che, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame ovvero l'atto di appello presentati nella cancelleria della pretura della medesima sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)