Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 13/06/1975 (Rv. 376249 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
I provvedimenti di urgenza, previsti dall'art 700 cod proc civ, non sono normalmente suscettibili di autonoma impugnazione, in considerazione del loro carattere strumentale e cautelare, e dell'esaurirsi della loro funzione con la decisione del merito, i cui effetti essi tendono provvisoriamente ad assicurare. Ove pero decida una questione di Competenza, il provvedimento di urgenza (nella specie, emesso dal pretore che aveva attribuito a se stesso, anziche al giudice istruttore, ex art 701, cod proc civ, la Competenza ad emettere il provvedimento) perde, su tale punto, detto carattere strumentale e cautelare, e configura, ancorche emesso in Forma di ordinanza, una pronuncia avente contenuto sostanziale di sentenza sulla Competenza, impugnabile con istanza di regolamento. (V 3212/73, mass n 367039; 2787/72, mass n 360485; (V 488/67, mass n 326434).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)