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Sez. L, Sentenza n. 1014 del 23/01/2003 (Rv. 559936 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Mancata contestazione relativamente all'esistenza di una norma collettiva invocata dall'attore - Proponibilità della questione in appello - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559936-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Il giudice ha il dovere di controllare la corretta applicazione delle norme legali e contrattuali invocate, anche in difetto di tempestiva contestazione del convenuto sul punto (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha ritenuto denunciabile per la prima volta in grado di appello la inesistenza di una norma contrattuale collettiva sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)