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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997 (Rv. 503721 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Denuncia unilaterale di sinistro stradale (art. 5 primo comma legge 26 febbraio 1977 n. 39) - Valore probatorio nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Art. 2733 ultimo comma cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503721-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO

La confessione stragiudiziale di un sinistro stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all'assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio necessario disposto dall'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, determina l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2733 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2733, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 09/12/1969 num. 90, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)