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Sez. L, Sentenza n. 3136 del 17/03/1993 (Rv. 481427 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Sentenza n. 970 del 1985 della Corte costituzionale - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle cosiddette zone agricole svantaggiate - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481427-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere

La sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 (concernente l'illegittimità della mancata previsione dell'esenzione dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri) non ha esplicato alcuna efficacia - come risulta anche dalle successive sentenze della stessa Corte n. 254 del 1989 e n. 354 del 1992 - nei confronti delle aziende situate nelle cosiddette zone agricole svantaggiate, essendosi limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico di tali territori, senza esaminare il problema con riguardo alle zone anzidette.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)