Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 01/02/1995 (Rv. 490171 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Causa imputabile al preponente - Esecuzione del contratto secondo buona fede - Obbligo del preponente - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel rapporto di agenzia, la provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per "causa imputabile" al preponente art. 1749 cod. civ., vale a dire a qualsiasi comportamento doloso o colposo di questi che abbia determinato la mancata esecuzione del contratto. Il preponente, d'altra parte, è tenuto ad eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1175 cod. civ.), intesa come limite all'atto di privata autonomia e come criterio che impone fedeltà al vincolo contrattuale, nel rispetto del reciproco affidamento (in forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ravvisato un inadempimento attribuibile al preponente nel capovolgimento della politica dei prezzi, praticati da quest'ultimo, e nella fissazione di prezzi tanto "fuori mercato" da determinare la rottura del contratto di agenzia, nell'ipotesi, a tempo determinato, e la lesione del diritto dell'agente alla prosecuzione del rapporto fino al termine prestabilito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)