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Sez. L, Sentenza n. 21445 del 12/10/2007 (Rv. 599492 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Art. 1749 cod. civ. nella formulazione vigente ed in quella antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 65 del 1999 - Obblighi del preponente - Comportamento secondo buona fede e correttezza - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Recesso dell'agente per giusta causa - Configurabilità - Diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599492-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 cod. civ., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 cod. civ., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. in caso di cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)