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Sez. 5, Sentenza n. 6916 del 08/01/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 265692 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Reato di false comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - "Abolitio criminis" parziale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265692-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di contenzioso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)