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Sez. 5, Sentenza n. 890 del 12/11/2015 Ud. (dep. 12/01/2016) Rv. 265691 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - Reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265691-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la nuova formulazione dell'art. 2621 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, che ha soppresso l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» con riferimento ai «fatti materiali non rispondenti al vero», non esclude la rilevanza penale della esposizione in bilancio di enunciati valutativi falsi, che violano parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. (Conf. sez. 5 n. 12793 del 02 marzo 2016, non mass.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)