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Sez. U, Sentenza n. 9094 del 13/09/1997 (Rv. 507956 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fattispecie di illecito disciplinare - Violazione di norme processuali penali - Presupposti.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507956-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

È rilevante, ai fini della responsabilità disciplinare dei magistrati, anche la violazione delle norme processuali penali - che sono comunque obbligatorie anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare (art. 124 cod. proc. pen.) - tenendo però conto che tale rilevanza non può risolversi nella sanzionabilità di qualunque inosservanza rituale, ma neppure all'opposto può aversi che qualsiasi violazione sia sempre riconducibile alla possibile erronea interpretazione della norma processuale in ragione del canone dell'insindacabilità disciplinare del procedimento interpretativo e valutativo del magistrato, canone che ne assicura l'indipendenza di giudizio. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia della Sezione disciplinare che aveva accertato la sussistenza dell'illecito disciplinare in un'ipotesi in cui un sostituto procuratore della Repubblica aveva fatto accompagnare coattivamente dai carabinieri un soggetto già iscritto nel registro degli indagati e sottoposto ad indagini preliminari - e quindi incompatibile a rendere testimonianza, al pari dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato - e, in quel medesimo procedimento, lo aveva sottoposto ad interrogatorio senza la presenza di un difensore e senza invito a munirsene, nonché senza redigere verbale delle dichiarazioni rese e quindi violando le garanzie prescritte dall'art. 61 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 124, Cod. Proc. Pen. art. 210, Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)