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Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 24/09/1997 (Rv. 508214 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Autografia della sottoscrizione - Requisito di esistenza giuridica dell'atto - Esclusione - Limiti - Contestazione dell'interessato in ordine alla sottoscrizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508214-01

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. Tuttavia, in caso di contestazione sul punto da parte dell'interessato (nella specie in sede di opposizione ad ordinanza - ingiunzione erogativa di sanzione amministrativa) il giudice deve accertare l'esistenza, nell'originale del provvedimento, della sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato, in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Legge 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)