Sez. 2, Sentenza n. 5379 del 14/10/1981 (Rv. 416090 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI DI GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN SEDE ORDINARIA O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA EX ART. 5 DELLA CITATA LEGGE - AMMISSIBILITÀ.*
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI DI GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN SEDE ORDINARIA O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA EX ART. 5 DELLA CITATA LEGGE - AMMISSIBILITÀ.*
Per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue, la legge 22 luglio 1966 n. 607 prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario e rimessa alla Competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda, che è eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile) ed è affidata alla Sezione specializzata agraria del tribunale, viene decisa con sentenza. Conseguentemente, non avendo natura decisoria e non contenendo alcuna statuizione sulla Competenza, il provvedimento del pretore, anche se disattenda l'istanza di affrancazione per ragioni di merito (attinenti - nella specie - alla natura, enfiteutica o meno, del rapporto dedotto in causa), non è impugnabile né in Sede ordinaria né con regolamento di Competenza, bensì, ove l'interessato non abbia preferito riproporre la domanda al pretore, corredandola della documentazione mancante o integrando quella già prodotta - è invece soggetto all'opposizione dinanzi alla Sezione specializzata agraria, in Sede di cognizione piena ai sensi dell'art. 5 della legge citata. (V. 871/79, mass. N. 397038; (V. 2929/72, mass. N. 360666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)