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Sez. 1, Sentenza n. 14289 del 14/10/1999 Ud. (dep. 17/12/1999) Rv. 214838 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione speciale - Art. 162-bis, secondo comma, cod. pen. - Implicita abrogazione ad opera dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214838-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Nel dettare l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., il legislatore ha inteso disciplinare il procedimento di oblazione in modo completo e omogeneo, sicché, in base al principio accolto dall'art. 15 disp. prel. cod. civ., secondo il quale "lex posterior derogat priori", il comma secondo dell'art. 162-bis cod. pen. deve ritenersi abrogato. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata l'istanza di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non ha provveduto al deposito della somma indicata dal secondo comma dell'art. 162-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST., Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)