diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3027 del 26/09/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 209365 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Art.141 disp.att.cod.proc.pen. - Disciplina generale del procedimento di oblazione - Sussistenza - Domanda di oblazione accolta - Giudice - Determinazione della somma da versare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209365-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione (come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell'art. 141 disp.att. cod.proc.pen.), secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile l'opposizione - ed esecutivo il decreto - poiché l'imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell'art.162 bis cod.pen., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell'art.141 disp.att. cod.proc.pen., il giudice, se ammette l'oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato, sicché è evidente l'incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all'art. 15 disp.prel.cod.civ., secondo cui "lex posterior derogat priori", la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all'oblazione di cui all'art.162 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)