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Sez. 3, Sentenza n. 1899 del 19/12/1997 Ud. (dep. 16/02/1998) Rv. 209866 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione speciale di cui all'art.162 bis c.p. - Obbligo di depositare la somma contestualmente alla domanda - Insussistenza - Art 141 disp. att. cod.proc.pen. - Configura disciplina generale del procedimento di oblazione.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209866-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Con l'art 141 disp. att. cod. proc. pen. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art.162 c.p. che all'art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto dettato dall'art.162 bis, comma secondo; per cui non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1622 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)