diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18991 del 11/03/2015 Ud. (dep. 07/05/2015) Rv. 263515 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione speciale di cui all'art. 162 - Bis cod. pen. - Deposito della somma contestualmente alla domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263515-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In materia di oblazione, il legislatore, con l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all'art. 162 cod. pen., quanto a quelle di cui all'art. 162-bis cod. pen., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall'art. 162-bis, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest'ultima disposizione non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)