Sez. 2, Sentenza n. 13562 del 04/12/1999 (Rv. 531837 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimento emesso ai sensi degli artt. 669/bis e ss. cod. proc. civ. - Ricorso per regolamento di competenza - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
I provvedimenti adottati dal giudice in forma diversa dalla sentenza per regolare l'attuazione di misure ricadenti sotto la disciplina degli artt. 669/bis e ss. cod. proc. civ., in quanto carenti del requisito della decisorietà ed insuscettibili per il loro carattere strumentale di assumere efficacia di cosa giudicata ed, inoltre, soggiacendo allo stesso regime delle ordinanze che sono dirette ad attuare, non sono suscettibili di impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza, questa presupponendo che la pronuncia sulla competenza con essa contestata sia irretrattabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)