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Sez. 3, Sentenza n. 10108 del 02/08/2000 (Rv. 539037 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Disposizioni attuative del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità - Natura ordinatoria anche dell' ordinanza attuativa - Inquadramento nel processo esecutivo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539037-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l' ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell' art. 669 duodecies cod. proc. civ., dà disposizioni per attuare un' ordinanza cautelare dal medesimo emessa, perché quest' ultima non ha contenuto decisorio e non è irretrattabile, come si desume dalla medesima norma che dispone la proposizione di ogni altra questione nel giudizio di merito. Nè l' inammissibilità del predetto regolamento verrebbe meno inquadrando la specie nel processo esecutivo, perché le disposizioni del giudice dell' esecuzione sono rimediabili con l' opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)