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Sez. L, Ordinanza n. 250 del 28/03/1997 (Rv. 503347 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimento emesso ai sensi degli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ. - Ricorso per regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503347-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Nel quadro del processo civile come riformato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 e successive modificazioni, il provvedimento reso in sede cautelare ex artt. 669 bis e segg. (e quindi anche l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.) non è suscettibile di impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza; mentre questa, infatti, presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che l'ha esaminata, tale irretrattabilità non è prevista per il provvedimento suddetto, come si desume, da un lato, dal fatto che essendo esso caratterizzato, oltre che dalla strumentalizzà, dalla provvisorietà, è destinato ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti adottati nell'ulteriore corso del giudizio; dall'altro, dal fatto che, per espresso disposto di legge, l'ordinanza che riconosce l'incompetenza del giudice adito non preclude la riproposizione della domanda (art. 669 septies, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)