Sez. 1, Sentenza n. 8178 del 09/09/1996 (Rv. 499532 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ordinanza ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. del tribunale sul reclamo avverso il provvedimento del pretore o del giudice istruttore - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Inammissibilità - Ricorso per regolamento di competenza - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
L'ordinanza resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., sul reclamo contro le determinazioni adottate dal pretore, dal giudice istruttore o dal giudice designato sull'istanza di misura cautelare, è priva di decisorietà, non soltanto quando confermi, modifichi o revochi tali determinazioni, in ragione della strumentalità e provvisorietà del provvedimento positivo, nonché della riproponibilità di quell'istanza in caso di provvedimento negativo, ma anche quando risolva la questione della competenza sulla domanda cautelare, oppure altra questione pregiudiziale inerente alla sua ammissibilità o proponibilità, dato che la definizione della connessa problematica, pur coinvolgendo diritti processuali, non può avere la separata consistenza di statuizione sui diritti stessi, suscettibile di assumere autorità vincolante di giudicato, perché inserita in un atto non decisorio sul rapporto sostanziale. Detta ordinanza, pertanto, anche con riferimento alle indicate questioni, non è impugnabile, né con il ricorso di cui all'art. 111 comma secondo della Costituzione, né con il ricorso per regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)