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Sez. 2 - , Sentenza n. 24679 del 08/10/2018 (Rv. 650657 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Necessità di una specifica contestazione dell'illecito disciplinare nella “fase preliminare” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650657-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la specifica contestazione al professionista dell'addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa devono avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell'imputazione e dopo avere "udito l'incolpato", "decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare"), ma solo nel procedimento disciplinare vero e proprio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)