Sez. 1, Sentenza n. 10973 del 10/12/1996 (Rv. 501164 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notifica al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione - Intervento nel giudizio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Sufficienza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice "a quo", ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo" non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare di diritto d'impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall'art. 72 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)