Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 22/08/1977 (Rv. 387502 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIE DI FATTO E MOLESTIE DI DIRITTO - NOZIONE RISPETTIVA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIE DI FATTO E MOLESTIE DI DIRITTO - NOZIONE RISPETTIVA.*
Si ha molestia di diritto - contro la quale il locatore e tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art 1585, primo comma, cod civ - quando il terzo tenda a privare il conduttore del godimento della cosa locata, reclamando un diritto su di essa, ovvero opponendo un diritto contrastante col suo godimento, mentre si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non e tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art 1585, secondo comma, cod civ - quando il terzo pregiudichi il godimento del conduttore pur senza contestarne il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso a cui essa e destinata. (nella specie, la Corte ha definito molestia di diritto quella con cui un terzo asporti, dicendosene proprietario, le canne fumarie di cui sia corredato un immobile locato per essere destinato a torrefazione di caffe). (V 3261/72, mass n 361069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)