Sez. 3, Sentenza n. 7609 del 14/10/1987 (Rv. 455527 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - GARANZIA PER LA PIENA E NORMALE UTILIZZAZIONE - MOLESTIA ARRECATA DA TERZI DEDUCENTI DIRITTI CONTRASTANTI CON QUELLI DEL CONDUTTORE - GARANZIA - OBBLIGO DEL LOCATORE - MOLESTIE ARRECATE DA TERZI NON DEDUCENTI PRETESTI DI NATURA GIURIDICA - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI PROPORRE DIRETTAMENTE LA RELATIVA AZIONE DI RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - GARANZIA PER LA PIENA E NORMALE UTILIZZAZIONE - MOLESTIA ARRECATA DA TERZI DEDUCENTI DIRITTI CONTRASTANTI CON QUELLI DEL CONDUTTORE - GARANZIA - OBBLIGO DEL LOCATORE - MOLESTIE ARRECATE DA TERZI NON DEDUCENTI PRETESTI DI NATURA GIURIDICA - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI PROPORRE DIRETTAMENTE LA RELATIVA AZIONE DI RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA.*
L'art. 1585 cod. civ., nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione del bene locato, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo. Ove i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi del primo comma di detto articolo. Nell'ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 1585 cod. civ.. (nella specie il S.C., dopo aver qualificato molestia di fatto il comportamento del condominio che omettendo di eseguire la regolare manutenzione della siepe condominiale aveva creato intralcio all'ingresso di un garage concesso in locazione da un condominio, ha confermato la decisione di appello che riconosceva al conduttore l'autonomo diritto di proporre l'Azione diretta di responsabilità verso il condominio). (V 3831/77, mass n 387502; (V 3261/72, mass n 361069; (V 2658/67, mass n 330074; (Conf 2410/71, mass n 353364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)