Sez. 3, Sentenza n. 2518 del 09/07/1969 (Rv. 342078 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREVEDIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREVEDIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita, in quanto sorretto da congrua e corretta motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini della risoluzione del contratto per eccessiva onerosita, abbia ritenuto che la svalutazione monetaria, gia in atto al momento della stipulazione del contratto, fosse, nei limiti in cui si era verificato il fenomeno nell'intervallo relativamente breve tra quel momento ed il termine fissato per l'esecuzione, prevedibile e rientrasse nella normale alea del contratto contro la quale l'interessato poteva premunirsi con una clausola di revisione del prezzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)