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Sez. 2, Sentenza n. 837 del 07/02/1979 (Rv. 397012 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE DIFFERITA - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPERA NEL SETTORE EDILIZIO VERIFICATOSI TRA LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED IL TERMINE FISSATO PER L'ESECUZIONE - PREVEDIBILITA ED INCLUSIONE NELLA COMUNE ALEA DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397012-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE DIFFERITA - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPERA NEL SETTORE EDILIZIO VERIFICATOSI TRA LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED IL TERMINE FISSATO PER L'ESECUZIONE - PREVEDIBILITA ED INCLUSIONE NELLA COMUNE ALEA DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E incensurabile in Sede di legittimita, in quanto sorretto da congrua e corretta motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito il quale, ai fini della risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto ad esecuzione differita (nella specie, preliminare di compravendita di appartamento da costruire), abbia ritenuto che l'aumento del costo dei materiali e della manodopera nel settore edilizio, gia in atto al momento della stipulazione del contratto, fosse, nei limiti in cui si era verificato il fenomeno nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto ed il termine fissato per l'esecuzione, prevedibile e rientrante nella comune alea del contratto. (V 3632/71, mass n 355360; (V 666/70, mass n 345859; (V 2518/69, mass n 342078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)