Sez. 1, Sentenza n. 3632 del 14/12/1971 (Rv. 355360 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREVEDIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREVEDIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Non e sindacabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato, l'apprezzamento che, in un contratto ad esecuzione differita (nella specie, compravendita di appartamento da costruire), la svalutazione monetaria, nei limiti in cui S'e aggravata nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto ed il termine fissato per l'esecuzione, fosse prevedibile e rientrasse nella normale alea del contratto. (Conf 2518'69, mass n 342078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)