Sez. U, Sentenza n. 1196 del 17/02/1983 (Rv. 425980 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO E DI CONDANNA AL SUO ADEMPIMENTO - SOPRAVVENUTO ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITO E ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95 DEL 1979 - EFFETTI - IRRILEVANZA - TEMPORANEO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSTO DEL TERZO COMMA DELL'ART. 95 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO E DI CONDANNA AL SUO ADEMPIMENTO - SOPRAVVENUTO ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITO E ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95 DEL 1979 - EFFETTI - IRRILEVANZA - TEMPORANEO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSTO DEL TERZO COMMA DELL'ART. 95 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*
In Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza di accertamento di un debito o e di condanna al suo adempimento, il sopravvenuto assoggettamento del debitore alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95), è improduttivo di effetti, tanto con riguardo alla proseguibilità del procedimento, stante l'inapplicabilità della disciplina dell'interruzione nel giudizio di legittimità governato dall'impulso d'ufficio, quanto con riguardo alla giurisdizione, atteso che la configurabilità di un temporaneo difetto di quest'ultima, in relazione alle Disposizioni che regolano la formazione dello stato passivo davanti al Commissario, resta esclusa dall'operatività del disposto del terzo comma dell'art. 95 della legge fallimentare (applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa, e, quindi, nella suddetta amministrazione straordinaria, sottoposta alle norme di tale liquidazione in difetto di diversa previsione), secondo il quale, ove il credito risulti da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per metterne in discussione l'ammissione al passivo. (V 1579/80, mass n 405143; (V 1502/76, mass n 380243).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)