Sez. 2, Sentenza n. 2291 del 05/03/1988 (Rv. 458090 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI DOVEVA ESSERE ESEGUITA LA PRESTAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI DOVEVA ESSERE ESEGUITA LA PRESTAZIONE.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per territorio deve aversi riguardo all'obbligazione dedotta in giudizio, ancorché se ne contesti l'esistenza, tale intendendosi quella tra le obbligazioni originarie scaturenti dal contratto sul quale si contende, sia che se ne chieda l'adempimento, sia che l'obbligazione medesima costituisca la causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda, a meno che non risulti apposta una clausola derogativa della Competenza che deve essere specificamente approvata per iscritto (ex art. 1341, secondo comma, cod. civ.). pertanto ove la domanda abbia ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la Determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa. (V 430/87, mass n 450173; (V 5171/86, mass n 447785).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)