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Sez. 2, Sentenza n. 5171 del 25/08/1986 (Rv. 447785 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - RIFERIMENTO PER LA SCELTA DEL FORO ALLA OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447785-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - RIFERIMENTO PER LA SCELTA DEL FORO ALLA OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - PERSISTENZA.*

Per l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - a proposito della facoltà di scelta tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta e quello del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi - deve intendersi quella originaria, non quella derivata e sostituita: pertanto, nel caso di inadempimento, per la proposizione della domanda di risarcimento del danno, il creditore conserva l'iniziale facoltà di scelta del foro territoriale con riferimento alla obbligazione originaria, di cui quella di risarcimento è sostitutiva. (3785/71, mass n 355621; (Conf 4973/83, mass n 429845; (Conf 6061/80, mass n 409837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)