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Sez. 1, Sentenza n. 11238 del 21/02/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278852 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO | Provvedimento finale - Revocabilità da parte del giudice - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278852-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO

L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 127, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)