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Sez. 2, Sentenza n. 7890 del 28/09/1994 (Rv. 487924 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | "Giudicato implicito" - Estremi - Giudicato in processo su domanda di rilascio di immobile - Estinzione a decisione sul diritto di proprietà - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487924-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

Premesso che nella corrente interpretazione giurisprudenziale all'espressione "giudicato implicito" si ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, va escluso che ad una pronuncia, passata in giudicato, su una semplice domanda di rilascio di immobile, inerisce, quale presupposto logico indispensabile, anche la decisione sul diritto di proprietà del bene medesimo, tale questione non appartenendo in alcun modo a quel giudizio, non esplicitamente - per non essere stata prospettata come "causa petendi" dell'azione e neppure introdotta in via di eccezione -, ma neppure implicitamente, essendo proponibile l'azione di rilascio di immobile, in difetto di ogni specificazione del titolo, anche come azione di carattere personale, quale potrebbe competere al semplice locatore o al comodante, pur non proprietari del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)