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Sez. 2, Sentenza n. 16545 del 18/06/2008 (Rv. 604095 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Ricorso per cassazione - Motivi - Censura rivolta verso una specifica norma di legge - Inammissibilità - Violazione dei principi riformatori della materia - Onere di indicazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604095-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., primo comma n. 3, non può avere ad oggetto la denuncia della violazione di una specifica norma di legge ma deve contenere, a pena di inammissibilità, la precisa indicazione dei principi informatori della materia che si reputano violati e, pur specificamente, il superamento del limite dagli stessi fissato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)