Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005 (Rv. 584941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Cause di valore fino a lire 2.000.000 - Decisione secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione delle tariffe professionali in materia di onorari e diritti di avvocato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di pace in controversia avente un valore fino a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza emessa secondo equità (abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge), e, pertanto, in dette controversie, le statuizioni relative al "quantum" delle spese processuali liquidate a favore della parte vincitrice, non sono denunciabili in sede di ricorso per cassazione per asserita violazione delle tariffe professionali contenenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, non essendo deducibile la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, salvo che si tratti di norme costituzionali o di principi regolatori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)