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Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010 (Rv. 613091 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613091-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede - nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti - l'espressa approvazione per iscritto delle clausole "vessatorie", non è deducibile con ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non costituendo tale disposizione un principio informatore della materia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)