Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 26/07/1979 (Rv. 400966 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PRESUPPOSTO - CONSEGUITA DISPONIBILITA DEL DOCUMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PRESUPPOSTO - CONSEGUITA DISPONIBILITA DEL DOCUMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
La perdita del documento che consente in via eccezionale l'ammissione della prova per testimoni, ai sensi degli artt 2724 n 3 e 2725 cod civ, non deve essere riconducibile a un fatto volontario della parte che deduce la mancata disponibilita della scrittura, ma deve derivare da causa ad essa non imputabile. Peraltro, se la citata norma ammette la prova testimoniale in caso di perdita del documento cioe quando la parte, conseguita la disponibilita della scrittura, l'abbia perduta nonostante la diligenza usata nella sua custodia, nell'ipotesi invece che la parte, dopo la conclusione del contratto, non abbia conseguito la disponibilita della scrittura che lo documenta, l'ammissibilita della prova testimoniale e esclusa in radice, mancando la pregiudiziale diligenza nel conseguire il possesso della completa documentazione del negozio e, quindi, il presupposto logico di una eventuale "perdita" del documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)