Sez. 2, Sentenza n. 2902 del 25/03/1987 (Rv. 452018 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIMOSTRAZIONE - OGGETTO - USO NELLA CUSTODIA DEL DOCUMENTO DI OGNI DILIGENZA POSSIBILE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O NON AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIMOSTRAZIONE - OGGETTO - USO NELLA CUSTODIA DEL DOCUMENTO DI OGNI DILIGENZA POSSIBILE.*
Nel vigente sistema normativo, in materia di contratti per i quali è richiesta "ad substantiam" la Forma scritta, la perdita incolpevole del documento contenente la manifestazione della volontà contrattuale costituisce necessario presupposto di qualsiasi prova in ordine al contenuto del documento andato perduto o distrutto, e ciò mediante la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova rigorosa di avere usato, nella custodia del documento stesso, ogni possibile diligenza. Pertanto, in Mancanza di detta dimostrazione, ne deriva l'inammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto l'esistenza del negozio che, ancorché la prova sia stata espletata, può essere dedotta in qualsiasi stato e grado del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio. (V 251/85, mass n 438476; (V 4423/79, mass n 400966; (V 4398/79, mass n 400934; (V 4198/76, mass n 382874; (V 1325/76, mass n 380008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)