Sez. 2, Sentenza n. 251 del 22/01/1985 (Rv. 438476 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
Non si ha perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 cod. civ., quando la parte interessata, dopo la conclusione del contratto, non abbia conseguito la disponibilità della scrittura che lo documenta, atteso che in tale ipotesi manca la pregiudiziale diligenza nel conseguire il possesso della completa documentazione del negozio e, quindi, lo stesso presupposto logico di una eventuale perdita del documento. (V 6001/81, mass n 416787; (V 1325/76, mass n 380008; (V 2372/72, mass n 359779; (Conf 4423/79, mass n 400966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)