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Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 06/05/1987 (Rv. 452950 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MURO - IN GENERE - MURO DI CONTENIMENTO IN CASO DISLIVELLO NATURALE - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISLIVELLO DERIVANTE DALL'OPERA DELL'UOMO - TERRAPIENO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO - COSTRUZIONI IN SENSO TECNICO GIURIDICO - INCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE DISTANZE.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452950-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MURO - IN GENERE - MURO DI CONTENIMENTO IN CASO DISLIVELLO NATURALE - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISLIVELLO DERIVANTE DALL'OPERA DELL'UOMO - TERRAPIENO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO - COSTRUZIONI IN SENSO TECNICO GIURIDICO - INCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE DISTANZE.*

Ai fini e per gli effetti dell'art. 873 cod. civ., deve intendersi per costruzione ogni opera edilizia di notevole consistenza e solidità che, con o senza l'impiego di Malta cementizia, risulti, non solo stabilmente infissa al suolo, ma da questo si distingua, elevandosi apprezzabilmente dalla sua superficie. In particolare, per quanto riguarda i fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, a detti fini, il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane nel caso di dislivello naturale, devono, invece considerarsi costruzione in senso tecnico giuridico, in caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo, il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto oppure abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi. (V 4593/84, mass n 436513; (V 6060/83, mass n 430865; (V 3534/83, mass n 428440; (V 1740/77, mass n 385457; (V 649/75, mass n 373981; (V 2904/74, mass n 371342; (V 1904/74, mass n 370124; (V 0914/74, mass n 368812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)