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Sez. 1, Sentenza n. 414 del 25/01/1989 (Rv. 461533 - 01)

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - SPESE DETRAIBILI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.P.R. N. 688 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI ANTERIORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461533-01

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - SPESE DETRAIBILI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.P.R. N. 688 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI ANTERIORI - CONDIZIONI.*

In tema d'INVIM, l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, il quale, sostituendo il testo dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, consente di includere fra le spese detraibili (dalla differenza fra valore finale e valore iniziale del bene trasferito) anche quelle relative ad oneri di urbanizzazione, pure se non ancora effettuate alla data del trasferimento, configura una norma rivolta a precisare i presupposti del tributo ed a riformulare la disposizione sostituita senza modificarne sostanzialmente la portata precettiva, ne consegue che il suddetto art. 1, pur non avendo natura, in senso proprio, di norma di interpretazione autentica, deve ritenersi applicabile ai rapporti anteriori, ove non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore. (V 2368/87, mass n 411550; (Conf 6252/87, mass n 454537).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)